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Sulla legittimità del licenziamento del dirigente d’azienda

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Sulla legittimità del licenziamento del dirigente d’azienda

Con Sentenza n. 31526 del 3 dicembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che un dirigente può essere legittimamente licenziato ogniqualvolta sussista un’esigenza economica apprezzabile in termini di risparmio, senza la necessità che tale scelta debba inserirsi all’interno di un periodo di crisi aziendale.

IL FATTO- Un lavoratore, dirigente presso un Istituto bancario, impugnava innanzi al Tribunale competente il licenziamento che gli era stato irrogato dalla banca datrice a causa di esigenze riorganizzative consistenti nella riduzione delle posizioni dirigenziali.
Il dirigente lamentava il carattere ritorsivo del recesso che gli era stato irrogato a pochi giorni dal proprio rifiuto all’offerta della banca di rescissione del contratto con contestuale riassunzione nel livello di quadro direttivo. Il Tribunale di prime cure affermava la legittimità del licenziamento, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando la decisione della Corte d’Appello, ha affermato che nell’ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d’azienda non trova applicazione la disciplina generale in materia di licenziamenti. Secondo il Collegio, infatti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile allorquando, da un lato, sussista l’esigenza della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario apprezzabile in termini di risparmio e, dall’altro, non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione.

La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che: la legittimità del licenziamento debba essere misurata sulla base del principio di correttezza e buona fede; il controllo del Giudice debba limitarsi all’effettività delle scelte imprenditoriali poste alla base del recesso, senza andare a sindacare il merito di tali scelte, garantite dall’art. 41 della Carta costituzionale.

Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della banca datrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 31526 del 2019

 

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