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Sul computo dell’anzianità di servizio in caso di trasferimento d’azienda

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Sul computo dell’anzianità di servizio in caso di trasferimento d’azienda

 

Con Sentenza n. 2315 del 31 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,  ha affermato che, in presenza di un cambio di appalto connotato dai requisiti del trasferimento d’azienda, per la determinazione dell’anzianità di servizio dei lavoratori coinvolti dev’essere considerato anche il periodo svolto presso l’appaltatore uscente.

IL FATTO- Diversi lavoratori impugnavano giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento irrogato nell’ambito di una procedura collettiva in cui, ai fini dell’individuazione del personale in esubero, era stato preso in considerazione il criterio dell’anzianità di servizio. I ricorrenti lamentavano che non fosse stata  loro computata l’anzianità maturata alle dipendenze del precedente appaltatore.

Il Tribunale adito disattendeva le doglianze dei lavoratori, mentre la Corte d’appello accoglieva l’impugnativa.

LA DECISIONE DELLA CORTE- Confermando la decisione di secondo grado, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda, va interpretato nel senso che la mera assunzione di personale, da parte del subentrante nell’appalto, non integra trasferimento d’azienda se non sia accompagnato alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo.

Ad avviso del Collegio, dunque, se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentri ad un altro e nel contempo ne acquisisca il personale ed i beni strumentali organizzati, tale fattispecie dev’essere disciplinata dall’art. 2112 c.c. Ne deriva il diritto al mantenimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’appaltatore uscente per i lavoratori coinvolti.

Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2315 del 2020

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