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Procedimento disciplinare: lo stato di malattia del lavoratore non sempre giustifica l’assenza all’audizione

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Procedimento disciplinare: lo stato di malattia del lavoratore non sempre giustifica l’assenza all’audizione

Con Sentenza n. 980 del 17 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la condizione di malattia non è di per sé sufficiente a giustificare l’impossibilità del lavoratore a presenziare all’audizione richiesta nell’ambito di un procedimento disciplinare.

IL FATTO-  Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa che gli era stato irrogato, sostenendo la lesione del proprio diritto di difesa durante l’iter disciplinare che era sfociato nel provvedimento espulsivo. A fondamento di tale domanda, questi deduceva di aver richiesto, nei termini a difesa, di essere sentito oralmente per rendere le proprie giustificazioni e, una volta convocato, di aver domandato il differimento dell’incontro, in due occasioni, sulla base di allegati certificati di malattia. Il Tribunale di prime cure accoglieva le doglianze del lavoratore, ma la Corte d’appello riformava la decisione di primo grado.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, confermando la decisione di secondo grado, ha affermato che:

  • nell’ambito del procedimento disciplinare, è pacifico il diritto del lavoratore ad essere sentito oralmente dal datore per fornire le proprie giustificazioni;
  • tale diritto, tuttavia, non è assoluto e non riguarda il differimento dell’incontro sulla base dell’eventuale stato di malattia, poiché ciò di per sé non implica l’impossibilità assoluta di allontanarsi temporaneamente da casa.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, infatti, lo stato di malattia non può rappresentare in assoluto una condizione ostativa a presenziare all’audizione orale: infatti, affinché il lavoratore abbia diritto allo spostamento dell’incontro fissato per la deposizione orale questi deve allegare e provare la specifica natura ostativa dello stato morboso all’allontanamento fisico da casa o dal luogo di cura.

Su tali presupposti, poiché la società aveva concesso il differimento del primo incontro, e, successivamente, aveva preavvertito il lavoratore dell’indisponibilità a concedere una terza data, invitandolo a rendere per iscritto le proprie controdeduzioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del dipendente confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 980 del 2020

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