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Giusta causa di licenziamento: è una clausola generale che necessita di specifica interpretazione

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Giusta causa di licenziamento: è una clausola generale che necessita di specifica interpretazione

Con Ordinanza n. 398 del 13 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la giusta causa di licenziamento delinea esclusivamente un modello generico che necessita, caso per caso, di un’adeguata specificazione in sede di interpretazione.

IL FATTO- Un lavoratore, licenziato per giusta causa per aver tenuto una serie di comportamenti illeciti (nello specifico, per aver utilizzato l’auto personale nonostante l’auto aziendale fosse disponibile; aver effettuato violazioni attinenti alle modalità trasmissione e giustificazione delle note spese relative alle trasferte; essersi discostato da disposizioni aziendali pur dopo i definitivi chiarimenti sul punto intervenuti con il superiore), ricorreva innanzi al Tribunale competente. In primo grado il Giudice adito riteneva legittimo il licenziamento irrogatogli, mentre la Corte d’Appello riteneva non proporzionata la sanzione espulsiva, stanti: l’elevato numero di trasferte non corredate da una regolare nota spese; l’assenza di un danno economico per la società; l’esistenza di un precedente aziendale di diversa portata, ossia una sanzione conservativa irrogata per un minor numero di episodi ad un altro lavoratori.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del ruolo rivestito dal lavoratore, caratterizzato da frequenti trasferte da documentare e sottoporre alla firma del proprio superiore, questi aveva disatteso gli obblighi contrattuali (avendo questi ammesso non solo di aver fatto costantemente ricorso alla vettura privata e non a quella aziendale, ma anche di aver predisposto note spese sottoscrivendole anche in qualità di responsabile, richiedendo costantemente un importo fisso a titolo di ulteriori spese non documentate). Ad avviso della Corte, dunque, sarebbe da escludere l’ipotesi di “insussistenza del fatto” per la quale è prevista una tutela reale (art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori).

Concludendo, la Corte ha affermato che la giusta causa di licenziamento è una nozione che la legge configura con una disposizione ascrivibile alle clausole generali: pertanto, l’istituto delinea un modello generico che richiede, di volta in volta, di essere specificato in sede interpretativa tenendo conto anche dei fattori esterni relativi alla coscienza generale.

Sulla scorta di tanto, la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 398 del 2020

 

 

 

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