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Pubblico impiego: differenze retributive dovute nel caso di sospensione cautelare ingiustificata

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Pubblico impiego differenze retributive

Pubblico impiego: differenze retributive dovute nel caso di sospensione cautelare ingiustificata

Con la Sentenza n. 32943 del 9 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito del pubblico impiego, la sospensione cautelare dal servizio disposta obbligatoriamente dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 4, L. 27 marzo 2001, n. 97 (condanna penale non definitiva) risulta ingiustificata ogniqualvolta il procedimento disciplinare non venga avviato o se, a conclusione dello stesso, venga irrogata una sanzione conservativa.  Di conseguenza, il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive per il periodo di sospensione non legittimato dalla sanzione successivamente irrogata.

IL FATTO – La Corte d’Appello di Genova, in conformità alla pronuncia del Tribunale di La Spezia, aveva accolto la domanda proposta da un dipendente pubblico nei confronti del Ministero della difesa volta a ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per il periodo di sospensione cautelare dal servizio in quanto, a conclusione del procedimento disciplinare, il Ministero aveva irrogato una sanzione conservativa (cioè diversa dal licenziamento).

Avverso la sentenza d’appello l’Amministrazione datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sottolineando che «la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell’art. 4 della l. n. 97/2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale rispetto all’esito del procedimento disciplinare che l’amministrazione ha l’onere di avviare anche in caso di cessazione medio tempore del rapporto di lavoro. In particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta si di gravità pari o maggiore della sospensione interinale; se invece il procedimetno disciplinare non viene attivato o (come nel caso in esame) viene inflitta una sanzione di minore gravità, al dipendente è dovuta la restitutio in integrum in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione successivamente irrogata. In sostanza, la natura cautelare della misura della sospensione (pur nella sua obbligatorietà) ne comporta la provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l’esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba essere caducata a tutti gli effetti».

Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito web della Corte cliccando qui

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