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Graduatorie nazionali AFAM (Accademie, Conservatori, ISIA): è ancora possibile ricorrere per ottenere l’inserimento o la modifica del punteggio.

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Graduatorie nazionali AFAM (Accademie, Conservatori, ISIA): è ancora possibile ricorrere per ottenere l’inserimento o la modifica del punteggio.

Secondo le norme attualmente vigenti, ai fini dell’individuazione del docente in diritto ad assumere un determinato incarico (di durata annuale e su posto libero e vacante) presso una delle Istituzioni del sistema di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), si procede gradualmente, attingendo:
– dalle graduatorie nazionali ex L. 143/2004, sino all’esaurimento degli aventi diritto per ciascuna disciplina d’insegnamento (ipotesi assai residuale in quanto tali graduatorie, in gran parte dei casi, risultano esaurite);
– in subordine alla graduatoria nazionale ex L. 143/2004, dalle graduatorie nazionali ex L. 128/2013, sino all’esaurimento degli aventi diritto per ciascuna disciplina d’insegnamento;
– in subordine alla graduatoria nazionale ex L. 128/2013, dalle graduatorie nazionali ex L. 205/2017, sino all’esaurimento degli aventi diritto per ciascuna disciplina d’insegnamento;
– in subordine alle graduatorie nazionali ex L. 205/2017, dalle c.d. “graduatorie d’Istituto”, ossia da graduatorie predisposte autonomamente dalle singole Istituzioni a seguito di apposita procedura selettiva pubblica (concorso).

Orbene, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che le procedure all’esito delle quali sono state adottate le graduatorie nazionali non rappresentino una concorso in senso stretto. Ne deriva che laddove il candidato sia stato escluso oppure si sia visto attribuire un punteggio non corretto in ragione di una non corretta valutazione operata dalla commissione in fase di applicazione delle disposizioni contenute in seno al “bando” (il termine è utilizzato in senso atecnico), le relative controversie siano appannaggio del Giudice Ordinario (sub specie di Giudice del Lavoro). Mentre laddove l’esclusione del candidato dalla graduatoria sia derivata da una disposizione contenuta nel “bando”, la legittimità dell’esclusione andrà delibata dal Giudice Amministrativo competente (e, quindi, dal TAR Lazio – Roma) o, in alternativa, dal Presidente della Repubblica.

Pertanto, se la lesione deriva direttamente dal “bando” il candidato deve necessariamente, a pena di decadenza, impugnare entro 60 o 120 (a seconda se si intenda adire il TAR o ricorrere al Presidente della Repubblica) giorni dalla pubblicazione dello stesso (ed i termini sono già abbondantemente scaduti).

Al contrario, per la lesione che sia derivata non direttamente dal “bando” bensì dall’operato della commissione valutatrice (ad esempio non considerando valido un anno di servizio od un titolo di studio), non esiste un termine decadenziale. Valgono quindi le regole civilistiche in tema di prescrizione, disciplinata dall’art. 2934 e seguenti del codice civile, in virtù delle quali se un diritto (quale quello ad essere inclusi in graduatoria con un determinato punteggio) non viene esercitato entro un determinato lasso di tempo si estingue. Nel caso di specie i termini prescrizionali dovrebbero essere quelli ordinari (10 anni), ma prudenzialmente è opportuno considerare anche l’esistenza di un termine più breve (5 anni) che potrebbe essere invocato dalla controparte.

Pertanto si è ancora nei termini, quantomeno fino al 28 novembre 2019, ad agire in giudizio per vedere accertato e dichiarato il diritto all’inserimento nelle graduatorie nazionali ex L. 128/2013. Il termine per agire al fine di vedere accertato e dichiarato il diritto all’inserimento nelle graduatorie nazionali ex L. 205/2017 possiamo prudenzialmente affermare che scadrà invece nel novembre 2023.

Per quanto attiene, invece, le graduatorie d’Istituto, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere la procedura all’esito della quale vengono redatte, un vero e proprio concorso pubblico. Ne consegue che la giurisdizione è in capo al Giudice Amministrativo ed ogni atto lesivo (sia esso il bando o la graduatoria o altro) deve essere necessariamente impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni.

Da anni lo Studio Legale Leotta (con sede a Roma, Napoli e Reggio Calabria) ha modo di occuparsi delle procedure selettive del settore AFAM, patrocinando dinanzi a tutte le Magistrature, sia in ambito amministrativistico (TAR – Consiglio di Stato) che in ambito lavoristico (Tribunale – Corte d’Appello – Suprema Corte di Cassazione).

Per info e contatti:
Studio Legale Avv. Giuseppe Leotta
Via Buccari 3
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Tel: 0687774156 – 0687774153
e-mail: info@lavoroediritto.it

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