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Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni (di F. Graziotto)

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Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni (di F. Graziotto)

Secondo la sentenza n.  12347/2016 della Corte di Cassazione l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche.

Il caso.

Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere.

La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch’egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della società datrice di lavoro dell’infortunato e della società consortile, la quale non risultava essersi ingerita nella gestione del cantiere.

L’infortunato proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione.

La Suprema Corte definisce, innanzitutto, i contorni degli obblighi del datore di lavoro per la tutela delle condizioni di lavoro: «Va anzitutto ribadito che l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass. nn. 8381 del 2001, 3234 del 1999, 5035 del 1998).

Si tratta, in altri termini, di un’obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite “di mezzi”, in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l’esattezza dell’adempimento, esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell’ottica di perseguire il fine indicato dall’art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l’evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l’art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell’obbligazione datoriale un facere consistente nell’adozione delle “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro”, permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso)».

Per la Cassazione, nel caso di specie «la Corte territoriale ha accertato che il cancello posto all’ingresso del cunicolo era stato legittimamente aperto per l’effettuazione di lavori di manutenzione e, ritenendo che l’avvenuta collocazione in loco da parte di T. del segnale di “procedere a passo d’uomo” e di quello di pericolo “entrare ed uscire adagio” valesse ad ammonire quanti percorrevano il luogo dell’insidia connessa all’accesso sul sottopassaggio del viale centrale, ha assolto l’azienda dall’accusa di aver violato qualsivoglia regola cautelare.».

Il lavoratore ricorrente si doleva nei confronti del capo di sentenza che ha escluso la responsabilità del Consorzio C. (e dunque dell’incorporante S.), ma il Collegio rileva che «la Corte territoriale ha escluso che fosse stata raggiunta la prova di un’effettiva ingerenza nella gestione del cantiere dei dipendenti del Consorzio che vi erano presenti».

La Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso.

Osservazioni.

La Cassazione ribadisce che l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro: non si può automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

La responsabilità datoriale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche.

Il fine è quello di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente di lavoro.

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