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Controlli del datore di lavoro legittimi anche se occulti (di F. Graziotto)

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Controlli del datore di lavoro legittimi anche se occulti (di F. Graziotto)

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 8373 del 2018, le garanzie degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori operano esclusivamente con riferimento all’esecuzione della attività lavorativa in senso stretto e non si non estendono agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione e che possono essere accertati dal personale di vigilanza o da terzi, purché non si sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello Statuto al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Entro tali limiti, il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative non è escluso dalle modalità di controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente.

Il caso riguardava un funzionario, tenuto a svolgere prestazioni anche fuori dalla sede aziendale, con obbligo di un’unica timbratura giornaliera del badge.

Il Tribunale aveva respinto la domanda di un lavoratore, che aveva impugnato il licenziamento disciplinare e la Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado. I giudici di merito avevano valutato come legittimo il licenziamento conseguente alla condotta del lavoratore caratterizzata da notevolissimi e sistematici ritardi, dall’assenza di qualsiasi giustificazione e dall’ostinazione nel sottrarsi agli obblighi professionali, con conseguente lesione irreparabile del vincolo di fiducia con il datore di lavoro.

Solo in sede di appello, il lavoratore aveva sollevato la problematica relativa alla illegittimità dei controlli effettuati attraverso un’agenzia investigativa.

La Cassazione ha conferma la legittimità del licenziamento e ha respinto il ricorso sostenendo che l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude il ricorso ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustifica l’intervento di agenzie investigative – che deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione – non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

Il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, non è escluso perciò dalle modalità di controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza.

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