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La corrispondenza di amorosi sensi ed il comma subdolo

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La corrispondenza di amorosi sensi ed il comma subdolo

Con apprezzabile finalità di trasparenza, il MIUR ha fornito alle OO. SS. maggiormente rappresentative la bozza del Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché  per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico. Contestualmente sono stati resi pubblici anche i rilievi formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato.Va altresì precisato che la predetta bozza era già conosciuta da CISL, UIL e CGIL ma, fino alla giornata dell’altro ieri, sconosciuta all’UNAMS.Nell’ambito della riunione tecnico-politica con il Gabinetto del Ministro, tenutasi a Roma in data 5 maggio u.s., ho sentito con le mie orecchie i responsabili di CISL e UIL dichiararsi favorevoli, rispettivamente, al 100% ed al 90%. I responsabili CGIL hanno glissato senza prendere posizione esplicita. Quanto al 10% con cui la UIL non sarebbe concorde, non è stata resa alcuna precisazione.

Già questo dato, quindi, conferma quella che io ho definito “corrispondenza di amorosi sensi” fra Direzione Generale AFAM ed alcune sigle sindacali (in particolare la CISL). Per carità trattasi di una circostanza politicamente (e giuridicamente) legittima, ma altrettanto (politicamente) criticabile, anche con durezza.

Ma c’è n’è un’altra di “corrispondenza di amorosi sensi” che viene appalesata dalla lettura dell’articolato: è quella intercorrente fra la Direzione Generale AFAM (che ha redatto la bozza e che spinge affinché diventi Regolamento) e la “categoria” dei Direttori (salvo le eccezioni del caso).

Se, infatti, si analizza l’art. 13 della bozza rubricato “requisiti di eleggibilità per gli incarichi di direzione delle istituzioni AFAM” si potrà prendere coscienza di due disposizioni, a mio sommesso avviso, “sconcertanti”.

Si guardi innanzi tutto il comma 9: «Gli incarichi elettivi di direzione, già svolti o in corso, conferiti ai sensi della disciplina di prima applicazione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto n. 132 del 2003».

Cosa significa questo? Significa semplicemente che adesso esiste una norma, l’art. 4, comma 2, del DPR 132/2003 che vieta a tutti gli organi dell’Istituzione AFAM di ottenere più di due mandati di seguito (analogamente a quanto avviene per il Presidente degli USA ovvero per i nostri Sindaci, Presidenti di Provincia o di Regione). Se passa il comma 9 dell’art. 13 della bozza predetta, la computa dei mandati verrà “riazzerata” di modo che chi ha già fatto due mandati potrà farne altri due.

Che senso ha prevedere una disposizione del genere contrariamente ai proclami di rinnovamento e svecchiamento (peraltro condivisibili) sventolati urbi et orbi dalla compagine governativa? Forse l’unico senso è quello di favorire la conservazione impedendo, di fatto, il rinnovamento delle cariche e, conseguentemente, controllare la gestione delle Istituzioni.

Ma si guardi anche al comma 3: «L’elettorato passivo è attribuito ai docenti di prima  fascia delle istituzioni AFAM, con una anzianità in tale ruolo di almeno cinque anni, in possesso di diploma accademico o di laurea, nonché di comprovata qualificazione artistica, scientifica e professionale, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali».

Questo è un comma “ad personam”, in perfetto stile Berlusconi. Questo comma, peraltro illegittimo perché in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 del DPR 132/2003, ha dei destinatari facilmente individuabili: i professori di seconda fascia ovvero i professori di recente passati alla prima fascia a seguito di lunghe battaglie giudiziarie.

Orbene, perché si scrive un comma al fine di impedire a questi professori di candidarsi? C’è qualche possibile candidato che fa paura?

Ad ogni buon conto, anche questo comma dimostra come il lupo casomai perda il pelo ma non il vizio: la logica che vuole la distinzione fra “professori di serie a” e “professori di serie b” viene ancora una volta appalesata.

Oggi, le OO.SS. che approvano integralmente i contenuto della bozza di regolamento (e, dunque, anche le disposizioni testè rammentate) si affannano a rincorrere il consenso dei professori di seconda fascia promettendo mari e monti. Ma voi credereste a chi vi dice una cosa e poi agisce concretamente in senso contrario?

Avv. Giuseppe Leotta

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